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Donazioni immobiliari, ecco cosa cambia con la riforma
ROMA (ITALPRESS) – La nuova legge sulle donazioni immobiliari, approvata a fine 2025 e introdotta con l’articolo 44 del Ddl Semplificazioni, è “una riforma davvero epocale, un anno zero dal quale ricominciare, garantendo senza limiti e senza oneri per gli acquirenti la circolazione degli immobili di provenienza donativa”. Ne ha parlato a Stefania Giudice di […]

ROMA (ITALPRESS) – La nuova legge sulle donazioni immobiliari, approvata a fine 2025 e introdotta con l’articolo 44 del Ddl Semplificazioni, è “una riforma davvero epocale, un anno zero dal quale ricominciare, garantendo senza limiti e senza oneri per gli acquirenti la circolazione degli immobili di provenienza donativa”. Ne ha parlato a Stefania Giudice di idealista/news, Flavia Fiocchi, Consigliere Nazionale del Notariato. “L’acquirente di un immobile che al venditore era pervenuto per donazione non correrà più il rischio di vedersi prendere l’immobile acquistato o una quota di esso, o in alternativa di dover sborsare somme rappresentanti il valore dell’immobile o quota di esso, anche dopo molto anni dall’acquisto – afferma -. Gli eredi hanno la medesima tutela che avevano prima della riforma, con la sola differenza che la stessa si ferma al patrimonio del donatario, con tutto il quale egli risponde alle pretese dei legittimari. I terzi acquirenti, sono finalmente lasciati fuori da ogni vicenda successoria”.
Per Fiocchi la riforma “avrà l’impatto, auspicato da anni dal Notariato, di semplificare la circolazione degli immobili con provenienza donativa, rendendola sicura, con la conseguenza, a favore degli acquirenti – giovani e giovani coppie soprattutto – di poter accedere a un mutuo per l’acquisto, senza dover contrarre costose assicurazioni e senza vedersi negare il credito a causa della provenienza donativa. Avrà inoltre la diretta conseguenza di consentire ai cittadini di programmare con serenità la devoluzione del proprio patrimonio in vita, attraverso donazioni a uno o più figli, o al coniuge, senza timore di bloccare la commerciabilità dei beni donati e ferma restando la tutela dei propri legittimari, confermata dalla legge”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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