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Attualità martedì 06 settembre 2016 ore 15:04

Acque termali più strategiche per lo sviluppo

Ricerca e utilizzo delle acque minerali e termali al centro dei lavori delle commissioni sviluppo economico e sanità del Consiglio regionale



FIRENZE — Le due commissioni, presiedute rispettivamente da Gianni Anselmi (Pd) e Stefano Scaramelli (Pd), vogliono sancire l’avvio del naturale iter legislativo per interviene sulla legge che disciplina la ricerca, la coltivazione e l’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, inserendo una specifica disciplina igienico-sanitaria con particolare riferimento alle modalità di autorizzazione e di accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali.

Il primo importante appuntamento ci sarà il prossimo 21 settembre: “In quella data – anticipa Stefano Scaramelli – apriremo la fase dell’ascolto. Convocheremo in audizione tutti i soggetti coinvolti e penso ai sindaci delle città termali, tutte le associazioni di categoria, le Asl”. 

“Si tratta – continua ancora il presidente della commissione Sanità – di una legge molto delicata che investe il settore pubblico e privato, agisce su questioni igienico-sanitarie che meritano il giusto confronto e approfondimento. Le analisi e le osservazioni che raccoglieremo in fase di consultazione, ci saranno utili per dare il nostro miglior contributo”.

Tra le modifiche introdotte, anche una integrazione su piscine termali e balneoterapia; disposizioni su operazione consentite e vietate sulle acque, sulle piscine termali e sulle procedure di autocontrollo delle aziende termali; la previsione delle attività sanitarie di carattere non termale che possono essere svolte negli stabilimenti. Viene inoltre disciplinato l’accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali che intendono erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale, prevedendo che esso venga rilasciato previo accertamento del possesso di requisiti generali e specifici per cicli di cure termali.

Il testo contiene poi una disciplina della tipologia, dei criteri e dei procedimenti di autorizzazione di attività puntualmente elencate, nonché le cause di cessazione, sospensione e decadenza delle autorizzazioni. Viene infine fissato un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle modifiche regolamentari per l’adeguamento degli stabilimenti termali in esercizio ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di natura autorizzatoria, e ai requisiti generali e specifici per cicli di cure termali richiesti ai fini dell’accreditamento. Per l’adozione delle procedure di autocontrollo, invece, il termine di sei mesi decorre direttamente dalla data di entrata in vigore della legge, poiché la norma che prevede tali procedure non necessita di attuazione regolamentare.


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