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Giustizia, la Consulta precisa i confini dell’obbligatorietà dell’azione penale
ROMA (ITALPRESS) – Non viola i principi di eguaglianza, di obbligatorietà dell’azione penale e di ragionevole durata del processo la disciplina della nuova “udienza predibattimentale”, introdotta dal decreto legislativo numero 150 del 2022, nella parte in cui non attribuisce al giudice il potere di assumere prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini di […]

ROMA (ITALPRESS) – Non viola i principi di eguaglianza, di obbligatorietà dell’azione penale e di ragionevole durata del processo la disciplina della nuova “udienza predibattimentale”, introdotta dal decreto legislativo numero 150 del 2022, nella parte in cui non attribuisce al giudice il potere di assumere prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini di una sentenza di non luogo a procedere. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 58, depositata oggi, con cui ha ritenuto non fondate varie questioni sollevate dal Tribunale di Siena.
La riforma del 2022 ha previsto che, nei procedimenti a citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero nei quali non è prevista un’udienza preliminare, il dibattimento sia preceduto da un’udienza “filtro”, o “predibattimentale”, nella quale sono affidate al giudice una serie di verifiche preliminari, tra cui la valutazione se gli elementi acquisiti durante le indagini preliminari consentono una ragionevole previsione di condanna.
In caso negativo, il giudice è tenuto a pronunciare immediatamente sentenza di non luogo a procedere.
Secondo il Tribunale, il giudice dell’udienza predibattimentale – per poter svolgere appieno questa valutazione – dovrebbe anche poter acquisire le prove che gli appaiano decisive ai fini della pronuncia di non luogo a procedere, così come può fare il giudice dell’udienza preliminare. La Corte non ha condiviso questa prospettazione.
La Consulta ha ricordato che l’udienza predibattimentale è stata introdotta dal legislatore per consentire sin da subito a un giudice di verificare l’effettiva necessità di un dibattimento, a fronte della constatazione che più della metà dei processi a citazione diretta si concludeva, prima della riforma, con un’assoluzione. Un processo destinato a un prevedibile esito assolutorio – ha proseguito la Corte – comporta uno spreco di energie del già sovraccarico sistema giudiziario penale, e produce altresì una “irragionevole compressione dei diritti costituzionali (personali e patrimoniali) degli imputati, la cui esistenza è sempre sconvolta dalla pendenza di un processo penale, che spesso determina altresì gravi pregiudizi alla loro vita professionale e relazionale”.
La Corte ha inoltre ribadito che “un’azione penale doverosa secondo la logica dell’articolo 112 della Costituzione” è “solo un’azione penale esercitata con prudenza e responsabilità, sulla base di indagini complete, che non abbiano trascurato gli elementi di prova a favore dell’imputato”.
Il pubblico ministero – cui la Costituzione garantisce l’indipendenza da ogni altro potere per evitarne indebiti condizionamenti e assicurare l’eguale applicazione della legge penale a tutti i consociati – è quindi tenuto a esercitare l’azione penale soltanto se, all’esito di indagini complete, la notizia di reato risulti effettivamente “sorretta da evidenze di tale consistenza e coerenza da rendere ragionevolmente prevedibile la condanna in giudizio dell’imputato, allo standard probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio”.
Laddove invece la notizia di reato sia rimasta non sufficientemente riscontrata, nonostante lo svolgimento di indagini effettive e diligenti, si imporrà la regola opposta della rinuncia all’esercizio dell’azione penale, e il conseguente obbligo di chiedere l’archiviazione del procedimento.
Tutto ciò posto, non può ritenersi che all’ipotesi di lacunosità delle indagini evidenziata dal ricorrente – ossia all’eventualità che il pubblico ministero abbia in concreto omesso di ricercare o allegare singoli elementi di prova a favore dell’imputato – si debba necessariamente porre rimedio in sede di udienza predibattimentale. Nei processi a citazione diretta, infatti, a una simile patologia potrà porsi tempestivo rimedio durante il dibattimento, che è di solito destinato a essere definito nell’arco di una o poche udienze.
La mancata previsione di un potere del giudice dell’udienza predibattimentale di assumere prove a favore dell’imputato non determina nemmeno un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’udienza preliminare, nè si pone in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.
L’udienza predibattimentale presenta, infatti, una logica e una struttura differente rispetto all’udienza preliminare e si colloca in una fase diversa del procedimento penale. Quanto alla lunghezza dei tempi processuali, d’altra parte, niente garantisce che l’anticipazione di una prova in sede predibattimentale da parte del giudice risulti davvero decisiva, essendo anzi ben possibile che essa – comportando di regola il rinvio ad altra udienza – si traduca in un complessivo allungamento dei tempi di definizione del processo, specie laddove la prova stessa debba essere poi ripetuta durante il dibattimento.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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