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Voucher turistico, ecco chi ne ha diritto

Confcommercio fa chiarezza sulla normativa in merito ai buoni salva-vacanze. I requisiti, le condizioni, le scadenze e tutto ciò che c'è da sapere

Tavola rotonda in diretta live per Laura Lodoni, responsabile area turismo di Confcommercio Toscana e per l'avvocato Paolo Tessari, del foro di Firenze, in merito ai voucher turistici ideati per sostenere tutto il comparto fortemente in crisi a causa del Covid.

"Poiché un contratto è un legame tra i soggetti interessati, sottoposto a determinate condizioni, quando queste non possano essere soddisfatte, per "impossibilità sopravvenuta", ovvero cause indipendenti dalla volontà dei contraenti o di uno di loro, allora ci sono i presupposti per esercitare il diritto di recesso." spiega l'avvocato Tessari.

Con l'approvazione dell'articolo 88 bis del decreto "Cura Italia", è stato stilato un elenco dettagliato di tutte le condizioni incluse nelle cause valide ai fini del recesso. Previa dimostrazione della situazione di causa di forza maggiore, il decadere del contratto implica l'emissione di un voucher a compensazione del danno subito.

-Il voucher è di costo e non di servizio. 

-Non è necessaria l'accettazione del buono da parte del beneficiario che "lo subisce".

-La validità è di 12 mesi con decorrenza dalla data di recesso.

Il voucher può essere anche parziale ovvero rifondere solo una parte dell'importo anticipato, come nel caso di una vacanza interrotta prima del termine a causa dell'emergenza sanitaria, oppure nei casi in cui un eventuale pacchetto vacanze venga rimpiazzato da uno meno costoso, emettendo, per la differenza di costo, un buono parziale.

"Speriamo che questo possa dare un po' di sollievo a tutti gli operatori del settore e che arrivino presto altre misure di supporto." Conclude Laura Lodoni.